cartelle esattoriali equitaliaAncora una speranza per i consumatori alle prese con le cartelle esattoriali di Equitalia. Migliaia infatti sono le sentenze pronunciate in tutta Italia dalle Commissioni Tributarie sul vizio di forma riscontrato dai tribunali sul modus operandi della società più temuta dai cittadini italiani, Equitalia appunto, che non sarebbe autorizzata a inviare direttamente notifiche di pagamento.

Secondo l’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, infatti, queste comunicazioni possono essere fatte soltanto dai soggetti legittimati e autorizzati quali: ufficiali di riscossione, messi comunali o agenti di polizia municipale (negli ultimi due casi per rendere valida la notifica è necessaria la stipula di una convenzione tra Comune e concessionario). Tutto ciò che non rientra in queste categorie non è autorizzato alla notifica diretta. Equitalia, sinora, era ricorsa alla notifica tramite raccomandata perché il primo comma dell’articolo 26 (che reca le disposizioni sulla “Notificazione della cartella di pagamento” ) prevede la possibilità dell’invio postale con ricevuta di ritorno all’interessato: come hanno dimostrato diverse pronunce (CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 08/01/2008), però, le comunicazioni postali sono concesse, anche in questo caso, solo ed unicamente agli agenti di riscossione: nessuna possibilità, quindi, che a farlo sia un altro soggetto.

Dunque non resta a coloro che hanno ricevuto le viturpate cartelle di Equitalia tramite raccomandata, di far ricorso e di ottenere l’accoglimento, visto i precedenti da parte del Tribunale.