La Corte di Cassazione, con la sentenza n.27527 della Terza sezione civile depositata martedì 10 dicembre 2013, riapre la possibilità dei rimborsi azionati da migliaia di automobilisti che, nei primi anni duemila, a seguito della condanna Antitrust al cartello delle compagnie assicurative, avevano maturato il diritto al risarcimento del 20% sui premi pagati in più e come al solito sottratto dal Governo dell’epoca ai Giudici di Pace e devolute dal 2007 alla competenza delle Corti di Appello, con la data della prescrizione che decorre dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, base certa del diritto al rimborso.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un automobilista campano contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Napoli, nel 2006, aveva escluso che la società assicuratrice da lui chiamata in causa nel 2003 per l’illecito caro-polizza dovesse restituirgli alcunché per gli anni da assicurato 1997-2000 e che, comunque, il diritto alla restituzione si era in parte prescritto. Pertanto il ricorrente potrà essere rimborsato di circa 1.051,85 euro più interessi, cifra pari al 20% dei premi pagati per i tre anni richiesti, compreso il 1997 che secondo i giudici napoletani – ora sconfessati – si era prescritto essendo trascorso, nel 2003, il termine dei cinque anni.
Inoltre, in favore degli automobilisti salassati, la Cassazione obietta che se è vero che l’Antitrust ha sanzionato l’ipotesi di intesa illecita e non quella del cartello dei prezzi, tuttavia “non è esatto però sostenere che il Garante non si sia affatto pronunciato sul collegamento causale tra l’intesa illecita e l’abnorme incremento dei premi che ne è conseguito”. “Ha formulato al contrario – proseguono gli ermellini – ampi rilievi in proposito, tali da giustificare la presunzione, o quanto meno da prospettare significative ragioni di sospetto, circa la sussistenza di un tale collegamento”.
La stessa Agcm – nota l’alta Corte – ha evidenziato che “lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità, lecite e fisiologiche per le imprese del assicuratrici, di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del premio puro e si è esteso a comprendere i dati sensibili che concorrono a determinare il premio commerciale”, creando un “equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi”. Rimandando la causa ai magistrati d’appello, gli ermellini li ammoniscono a ricordarsi che “indicazioni emerse in sede comunitaria” ritengono sia “sommo interesse dell’ordinamento giuridico economico” assicurare il risarcimento alle vittime delle violazioni al libero mercato, “anche in funzione preventiva e dissuasiva rispetto ad ulteriori illeciti” e ai danni che ne “derivano alla collettività intera”.
Adusbef e Federconsumatori, che avevano fatto una dura battaglia denunciando all’Antitrust il salasso delle compagnie, daranno assistenza legale a migliaia di assicurati scippati dal cartello Ania-Isvap-Compagnie, a favore delle quali il Governo Prodi aveva confezionato l’ennesimo regalo con la devoluzione dei ricorsi-che costavano più dei rimborsi dovuti- alle Corti d’Appello e non più ai Giudici di Pace, come precedentemente previsto dalla normativa.