In data 28 dicembre è stato pubblicato sulla G.U. n.298 il Decreto del Ministro della Giustizia n. 143 del 31/10/13 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.
Immediatamente il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno Michele Brigante, ha inviato una nota informativa a tutti i Comuni della Provincia di Salerno, alle Comunità Montane, ai Consorzi di Bonifica ed alle Autorità Portuali ed altri enti, con l’invito ad attenersi alle nuove importanti disposizioni.
“Tale decreto, – ha spiegato Brigante – entrato in vigore il 21 dicembre, individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 parte II titolo 1° capo IV, come recita l’art. 1. Pertanto, le stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara inerenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, di cui all’allegato II A CATEGORIA 12 del codice dei contratti (d.lgs.n.163/06 e s.m.i.), si atterranno a tale decreto per determinare l’ammontare del corrispettivo complessivo da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 264 comma 1 lettera d) del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contrati (d.p.r.n.207/2010)”.
La nota del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri illustra anche i dettagli del nuovo regolamento.
“Le pubbliche Amministrazioni – ha precisato – d’ora in poi non possono più limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, come è avvenuto a tutt’oggi, ma la modalità di calcolo dovrà risultare chiaramente in un allegato del bando di gara. Del resto, la qualità delle prestazioni sancita dall’art 2 del codice dei contratti deve trovare il Suo giusto peso nel corrispettivo dovuto ai professionisti, tenendo conto delle garanzie che gli stessi devono sopportare ai sensi dell’art 111 del codice”.