La Legge di Stabilità 2014 ha previsto come data di scadenza il 28 febbraio per aderire alla sanatoria delle cartelle esattoriali Equitalia. Aderendo a tale iniziativa, i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione.
Sono sanabili, secondo quanto espressamente specificato dall’agente della riscossione nel comunicato del 23 gennaio, le entrate erariali come l’IRPEF e l’IVA e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (INPS, INAIL), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. Equitalia segnala che la definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
L’agevolazione di cui si fruisce aderendo alla sanatoria consiste nell’esenzione dal pagamento degli interessi di mora – che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti – e, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate – riferite quindi a entrate erariali – nell’esenzione del pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.
Il pagamento può essere effettuato in tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. La riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata resta sospesa fino al 15 marzo. Ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti Equitalia invierà entro il 30 una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
L’agente della riscossione provvederà a contattare i contribuenti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione e per i quali, in base alla legge (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973), l’ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro: in tal modo detti contribuenti potranno saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza, per permettere alla PA di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti, senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.