Dal 1° febbraio 2014 sui bonifici dall’estero a persone fisiche italiane la banca deve applicare automaticamente una ritenuta del 20% perché le somme accreditate si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente. Spetta al beneficiario del bonifico, infatti, dimostrare che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”.
In altri termini, l’imposizione del 20% è applicata sui redditi da capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, accreditati su conti correnti radicati in Italia.
E’ quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato dalla Legge n. 97/2013, dove si legge:
“Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.”
Traendo le conclusioni: si cederà il 20 per cento allo stato se si percepisce una rendita da soggetti esteri; per aver ceduto loro immobili o fatto prestiti; si ricevono compensi per fideiussioni o per garanzie prestate a soggetti esteri; si è impiegato capitale all’estero sul quale si percepiscono interessi; si introitano plusvalenze per aver venduto immobili o terreni situati all’estero; si sono cedute quote di partecipazione in società con sede all’estero; si introitano somme per affitti da immobili e terreni in locazione situati all’estero.
Ma che cosa deve fare il cittadino che riceve, tramite bonifico dall’estero, una somma di natura non reddituale?
“Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
In alternativa alla richiesta all’intermediario, il contribuente può presentare all’Am-ministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”