Il lavoro accessorio (c.d. voucher Inps), che persegue lo scopo di garantire, anche ai rapporti di lavoro saltuari e marginali, tutela assicurativa e previdenziale, seppur minima, non prevede instaurazione di un rapporto di lavoro, consente una buona flessibilità e non vincola l’azienda.
La prestazione di lavoro viene remunerata attraverso dei buoni orari, numerati progressivamente e datati.
In pratica, un voucher costituisce il compenso per un’ora di lavoro.
Il D.Lgs. n. 81/2015 è intervenuto in maniera intensa in materia di lavoro accessorio, introducendo le seguenti novità.
Grazie all’ausilio dei Consulenti del Lavoro presso lo Studio Paserio, Sandra Paserio e Giulia Vignati, vediamo ora nel dettaglio i diversi aspetti che riguardano il lavoro accessorio.
Qual è il valore nominale dei buoni lavoro?
Il valore nominale del singolo voucher rimane fissato in 10,00 euro (cui corrispondono 7,50 euro nette) per tutti i settori produttivi ad eccezione del settore agricolo. In quest’ultimo caso, infatti, il valore orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Esistono dei limiti per i compensi pagati con voucher?
Il compenso che il prestatore può percepire nel corso di un anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, con riferimento alla totalità dei committenti, passa da 5.000 a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) rivalutabili annualmente.
Invece il limite massimo di compenso che un singolo committente, imprenditore o professionista, può erogare ad un prestatore accessorio, sempre nel corso di un anno civile, non ha subìto variazioni rispetto alla previgente normativa, sono sempre 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) già rivalutati per l’anno 2015.
Ci sono regole particolari per chi percepisce indennità a sostegno del reddito?
Per percettori di indennità a sostegno del reddito e prestazioni integrative del salario è resa strutturale la possibilità per questi soggetti di effettuare prestazioni di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro netti, cioè 4.000 euro lordi, di compenso per anno civile, annualmente rivalutati in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. È stato inoltre chiarito che questo limite, per l’anno 2015, è comprensivo delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015, periodo per il quale sussisteva una sorta di “vuoto normativo”.
Come bisogna procedere per l’acquisto?
I committenti imprenditori o liberi professionisti hanno l’obbligo di acquistare, esclusivamente con modalità telematiche, i carnet di buoni che dovranno essere numerati progressivamente e datati. Sono considerati canali telematici: la procedura telematica INPS (c.d. voucher telematico); l’acquisto presso tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT, l’acquisto attraverso il servizio internet Banking Intesa Sanpaolo oppure presso le Banche Popolari abilitate.
L’Inps ha anche precisato che fino al 12 agosto 2015 sono fatte salve eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, da parte di committenti imprenditori o professionisti, in parziale difformità rispetto ai chiarimenti forniti con circolare in pari data.
Gli altri committenti potranno continuare ad acquistare i buoni anche presso gli Uffici Postali.
E dopo l’acquisto, quali sono gli adempimenti?
I committenti imprenditori o professionisti che hanno l’obbligo di comunicare attraverso modalità telematiche (anche tramite sms o tramite posta elettronica), prima dell’inizio della prestazione lavorativa i dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione lavorativa. La comunicazione dovrà far riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi e andrà effettuata nei confronti della DTL competente anche se, ad oggi, la comunicazione non è ancora operativa. Su questo punto il Ministero del Lavoro ha chiarito che “al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, … la comunicazione in questione sarà effettuata dagli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure” (nota n. 3337/2015).
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione attraverso il Sito Inps oppure il Contact Center o recandosi presso una sede. La dichiarazione deve contenere l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa e il luogo di svolgimento della prestazione.
Se dopo la dichiarazione si verificano delle variazioni rispetto ai periodi di inizio e fine lavoro oppure rispetto ai lavoratori impiegati, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate dal committente attraverso i predetti canali.
Questo passaggio è particolarmente delicato in quanto in caso di mancata comunicazione preventiva trova applicazione la “maxisanzione per lavoro nero”.
Al termine del processo l’Istituto procede con l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale di ogni singolo prestatore a seguito della riscossione dei buoni lavoro da parte dello stesso aggiornando gli archivi della Gestione Separata e a girocontare all’INAIL il contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.