imu10Non solo l’imposta sulla prima casa cambia vesti, trasformandosi in Iuc, ma buona parte dei proprietari di immobili dovranno trascinarsi, nel 2014, gli scampoli di un balzello ufficialmente abolito.

L’Imu, infatti, non esiste più, ma i contribuenti di circa 2.400 Comuni italiani continueranno, in parte, a pagarla. Il governo, infatti, ha stabilito, con il Dl 133/2013, che laddove i sindaci abbiano optato per l’aumento dell’aliquota minima sulle prime case (0,4%, aumentabile o riducibile fino allo 0,2%), l’onere del conguaglio spetti al 40% al proprietario e al 60% al municipio. Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’odiato tributo.

Il conguaglio Imu va pagato per le prime abitazioni di quei Comuni che, nel 2013, hanno chiesto un’aliquota superiore al 4 per mille. Il tributo è dovuto, inoltre, per le pertinenze della prima casa, nonché per tutte le categorie esentate dall’Imu (salvo che il Comune abbia lasciato l’aliquota base invariata) come i terreni agricoli o gli immobili rurali e strumentali, i coniugi che hanno ottenuto l’assegnazione della casa dopo una separazione o un divorzio, i soci assegnatari di case in cooperativa, le forze dell’ordine, i militari o i vigili del fuoco che possiedono un solo immobile.

Le amministrazioni comunali che hanno deciso di innalzare l’aliquota standard, lo hanno fatto con apposita delibera, pubblicata sul sito del Comune.

Non pagano la mini-Imu le prime case di pregio e tutti gli immobili diversi dalla prima casa.

In teoria, il conguaglio non si paga nei casi in cui l’importo sia inferiore ai 12 euro. Tuttavia, tale regola, valida a livello nazionale, potrebbe essere stata modificata da una decisione del Comune che può averla indicata nella delibera Imu 2013, in quella del 2012, o nel regolamento delle entrate locali.

Il conguaglio Imu si calcola, anzitutto, aumentando la rendita catastale (presente nell’atto di acquisto) del 5% e applicando alla cifra ottenuta il moltiplicatore del 160%. A tale valore si applica l’aliquota base dello 0,4%, sottraendo le detrazioni stabilite dallo Stato (50 euro per figlio); l’operazione va ripetuta anche con le aliquota comunali, e al primo importo va sottratto il secondo. Alla cifra così raggiunta, va sottratto, infine, il 60%.

Come l’Imu tradizionale, il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale o con il modulo F24. In quest’ultimo caso, va barrata la casella Saldo e indicato il codice tributo 3912.