Il congedo parentale, conosciuto in precedenza come astensione facoltativa e chiamato erroneamente anche permesso parentale, è un diritto che spetta a entrambi i genitori di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro. Tale periodo deve essere ripartito tra la madre e il padre e deve essere fruito nei primi dodici anni di vita del bambino, in base al Decreto Legislativo numero 80/2015 che è in vigore dal 25 giugno 2015.
Scopo del congedo parentale è di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei suoi primi anni di vita per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo parentale può essere richiesto da lavoratori e lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto, dalle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di tre mesi, ma spetta anche al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo.
Grazie all’ausilio dei Consulenti del Lavoro presso lo Studio Paserio, Sandra Paserio e Giulia Vignati, vediamo ora nel dettaglio i diversi aspetti che riguardano il congedo parentale.
Il congedo parentale si può chiedere anche a ore
Con il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 il Legislatore ha modificato la normativa sui congedi parentali disponendo la possibilità di fruire del congedo in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva.
Ma cosa vuol dire “in assenza di contrattazione collettiva”?
Vuol dire che, anche nel caso in cui non vi sia una regolamentazione dell’utilizzo del congedo parentale in modalità oraria da parte del CCNL o di un’eventuale contrattazione territoriale o aziendale, è possibile usufruire dello stesso ad ore, oltre che a giorni e/o a mese.
Qual è il trattamento economico spettante
Durante il periodo del congedo parentale spetta un’indennità giornaliera pari al 30% fino ai 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) indipendentemente dal limite reddituale del genitore interessato (prima del 25/06/2015, ossia prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015, era di 3 anni), limite, pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, che invece viene preso in considerazione nel caso di congedo richiesto per figli di età ricompresa tra i 6 e gli 8 anni. Salvo diversa modifica legislativa quindi, attualmente l’astensione dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino (o dagli 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), non prevede alcun indennizzo economico.
Indipendentemente dal pagamento o meno del congedo parentale, l’astensione dal lavoro per il suddetto evento, comporta una copertura contributiva di natura figurativa e quindi una copertura ai fini pensionistici.
Modifiche del D.Lgs. n. 80/2015 e scadenza della sperimentazione al 31/12/2015
È bene precisare che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 80/2015 risultano temporanee in quanto emanate in via sperimentale fino al 31/12/2015. Dovremo attendere la pubblicazione in G.U. di un eventuale decreto legislativo che renda strutturale tali modifiche.
Possibilità di usufruire del congedo in modalità oraria
Dopo aver analizzato quali sono i beneficiari e la durata del congedo spettante, oltre al loro indennizzo, ritorniamo alla tematica del giorno ossia alla possibilità di usufruire del congedo parentale, oltre che in modalità giornaliera o mensile, anche in modalità oraria.
Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 80/2015, è stata emanata la circolare INPS n. 152 del 18/08/2015 che è intervenuta per dare i primi chiarimenti sul numero massimo di ore usufruibili e sulle modalità di inoltro della domanda.
L’Istituto previdenziale ha specificato nella normativa di prassi che, in assenza di una specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile richiedere il congedo parentale in modalità oraria fino ad un massimo di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nella suddetta circolare è stato inoltre specificato che contano esclusivamente le ore di congedo parentale orario effettivo, con esclusione quindi delle domeniche e dei sabati, nel caso trattasi di settimana corta.
Ad esempio, se un dipendente svolge normalmente attività lavorativa dal lunedì al venerdì e chiede un congedo parentale di 3 ore per tutti i giorni, andremo a considerare solo 15 ore di congedo, sia ai fini del computo sia ai fini dell’indennizzo.
La cosa che risulta interessante è che il genitore interessato all’astensione, ha la facoltà di alternare le richieste di congedo parentale ad ore con quelle giornaliere o mensili.
Quindi, si potrebbe ipotizzare tranquillamente l’inoltro della richiesta in una settimana, per alcune ore nei limiti previsti dalla norma, nella settimana successiva, con richiesta giornaliera, per 3 giorni consecutivi, poi procedere con lo svolgimento della normale attività lavorativa per una quindicina di giorni e infine richiedere nuovamente un congedo parentale per un intero mese.
È chiaro che questo comportamento potrebbe creare un disagio alle aziende in termini di organizzazione, soprattutto alla luce del fatto che, in assenza di una diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, i periodo di preavviso da rispettare per la comunicazione preventiva al datore di lavoro risulta minimo. Si parla infatti, di un preavviso di 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero e di 2 giorni, in caso di richiesta di congedo in modalità oraria.
Preavviso che, ricordiamo, non risulta disciplinato per la comunicazione all’INPS ove, l’unica disposizione a cui attendersi, è quella relativa all’inoltro preventivo della domanda rispetto all’astensione dal lavoro.
La domanda dovrà essere inoltrata telematicamente all’Istituto utilizzando due diverse procedure, a seconda se trattasi di congedo orario oppure mensile/giornaliero, utilizzando 3 diversi canali:
- Accesso con il proprio PIN al sito inps.it selezionando la voce “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
- Telefonando al contact center e componendo il numero verde 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da telefono cellulare;
- Richiedendo un aiuto ai patronati che, come sappiamo risultano al servizio del cittadino per l’inoltro di questa tipologia di domande.
La circolare INPS n. 152/2015 ha poi specificato che non è ammessa la fruizione del congedo parentale ad ore nelle stesse giornate in cui vengono richieste delle ore di astensione per “allattamento” oppure dei permessi L. n. 104/1992 per l’assistenza ai figli disabili.
Diversamente, invece, risulta compatibile la fruizione del congedo ad ore con permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità/paternità e quindi, ad esempio, i permessi di cui all’art. 33 c. 2 e 3 della L. n. 104/1992 (permessi per handicap diversi da quelli relativi ai genitori di figli disabili).
Alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. n. 80/2015 e visti i contenuti della circolare INPS n. 152/2015, si consiglia di non sottovalutare l’opportunità della stipula di un accordo aziendale per una diversa regolamentazione dei permessi in modalità oraria, in modo far conciliare i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, genitori di figli fino ai 12 anni di età, con le esigenze organizzative aziendale.